In linea di massima i danni causati da insidie, da cattiva agibilità stradale, da difetto di costruzione, da incendio o altro sono risarcibili nel momento in cui sussistono determinate caratteristiche tipiche e limitatamente alle condizioni generali del contratto assicurativo che garantisce la struttura o i luoghi ove si verifica l’evento.
Nel caso in cui tu abbia subito un danno, ti invitiamo vivamente a contattarci per avere a disposizione la consulenza di un professionista che sarà certamente in grado di aiutarti.
"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."
Ulteriore attenzione deve essere posta nel ricercare la definizione di "terzo", e qui ci aiuta l'art. 129 del codice delle Assicurazioni il quale elenca i soggetti che non sono considerati terzi:
"1) Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro;
a)i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b)il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b