La testimonianza in caso di incidenti stradali.
In questo post mettiamo in evidenza alcuni punti che riteniamo importanti riguardo l’identificazione dei testimoni nei sinistri stradali, sulla base delle novità introdotte dalla Legge Concorrenza 2017.
In particolare, il comma 15 dell’art. unico di tale Legge apporta alcune modifiche all’art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private, e in conseguenza l’IVASS istituisce la Banca dati sinistri, la banca dati anagrafe testimoni e l’anagrafe danneggiati.
Dal film “La cambiale” del 1959 con Eduardo Passarelli, Totò, Peppino De Filippo, Giacomo Furia:
Il Cavaliere: No, no, no …. risarcimento danni… un ricatto!
Peppino: Naturalmente ha già i testimoni.
Il Cavaliere: Eh, no.
L’avvocato: Purtroppo i testimoni non ci sono.
Totò: Lei è nato con la camicia Cavaliere.
Peppino: E allora noi che ci siamo a fare?
Totò: Noi questo facciamo.
Peppino: E’ la nostra professione.
A parte la comicità della scena e la magistrale esecuzione degli attori che rappresentano l'essere facilone "dell'Italiano medio", la Legge oggi cerca di mettere un freno al fenomeno della falsa testimonianza per i casi di sinistri stradali.
Ecco le principali cose da sapere:
Per evitare i testimoni di professione.
Dopo l’entrata in vigore di questa Legge, una persona non può testimoniare in più di tre cause di incidente stradale in cinque anni.
Superando tale limite, il Giudice trasmetterà il suo nominativo alla Procura della Repubblica per verificare la sussistenza dei presupposti del reato di falsa testimonianza o di frode alle Assicurazioni.
L’identificazione dei testimoni deve essere alquanto tempestiva.
IN CASO DI SINISTRI CON SOLO DANNI A COSE
L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione.
In mancanza di tale indicazione, la presenza di testimoni deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro 60gg dalla denuncia del sinistro.
Il danneggiato che riceve tale richiesta dovrà effettuare la comunicazione di eventuali testimoni a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro 60gg dalla ricezione della richiesta.
In caso di giudizio solo i testimoni che sono stati identificati e segnalati seguendo tale procedura potranno essere chiamati davanti al Giudice a confermare la versione dell’assicurato; diversamente quest’ultimo perde il diritto alla prova testimoniale, fatto salvo quanto risulta dai verbali degli agenti di Polizia intervenuti sul luogo dell’incidente.
Se si prova che l’identificazione tempestiva si fosse rilevata impossibile, il Giudice può comunque disporre l’audizione di eventuali testimoni.
IN CASO DI SINISTRO CON FERITI
Le nuove regole non si applicano al caso di incidente stradale con feriti.
Questo significa che, nei sinistri con danni fisici, l’identificazione di eventuali testimoni può avvenire anche nel corso della causa.
Questo per tenere conto del possibile stato di difficoltà nel ricercare testimoni del danneggiato che ha subito lesioni (anche minime).