Il 4 agosto 2017 è stata approvata la Legge n. 124 (il DDL Concorrenza), ulteriore norma che complica la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato

Entra in vigore il 29 agosto 2017 la nuova legge n. 124, nota come DDL concorrenza e prodotta dal legislatore con i seguenti nobili intenti:
“… la presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza …”
Ma vediamo in dettaglio le due novità apportate al codice delle assicurazioni, che cambieranno, o meglio complicheranno, l’iter della richiesta di risarcimento danni da parte dell’assicurato, anche in caso di azione giudiziale.

Tempistica per i testimoni

“ … 3 bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. …”
Questa disposizione impone che, in caso di sinistri con soli danni a cose, l’assicurato ha l’onere di indicare in denuncia i nominativi di eventuali testimoni presenti o comunicarli all’assicurazione che avrà l’obbligo di richiederli entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia, pena la decadenza della prova testimoniale.

Testimoni professionisti

“… 3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. …”
Questa disposizione cerca di contrastare il fenomeno dei falsi, imponendo il tetto massimo delle 3 testimonianze in 5 anni per ogni testimone, pena un’eventuale indagine della Procura.

Tempistica per agire in giudizio

“… Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 e' proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia …”
Questo articolo è di lettura non immediata, ma si concretizza nel fatto che il danneggiato non potrà agire in giudizio contro l’assicurazione se non dopo 120 giorni dalla presentazione della denuncia.

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